Viabilità invernale
Il Codice della Strada prevede che i Concessionari delle Strade e Autostrade italiane adottino provvedimenti specifici per garantire la sicurezza della circolazione, evitando il crearsi di situazioni di pericolo (art. 5).
L’obbligo è prescritto dall’ordinanza emessa (viene aggiornata ogni anno) – in base all’articolo 6 comma e) del Codice della Strada, DLgs 285 del 30/11/92, modificato dalla legge n.120 del 29 luglio del 2010) valevole per tutti i veicoli a motore (Titolo 3° Capo I art 46 e succ.), che devono avere a bordo catene da neve o, in alternativa, essere muniti di pneumatici invernali o di altri mezzi antisdrucciolevoli idonei ad essere prontamente utilizzati, se necessario.
I segnali d’obbligo di pneumatici o catene da neve a bordo sono quelli con l’immagine di una gomma con catene e con la scritta “obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo”.
Sono posizionati all’ingresso e lungo l’autostrada.
I controlli, secondo le convenzioni con il ministero dell’Interno, vengono effettuati dalla Polizia Stradale, secondo le norme e i regolamenti vigenti.
Le sanzioni previste per il mancato rispetto dell’ordinanza sono disciplinate dall’articolo 6 comma 14 del Codice della Strada e vanno da un minimo di 80 a un massimo di 318 euro.
Sempre nel Codice della Strada – Capo III – gli articoli 46, 47 e 53 sono interamente dedicati alle caratteristiche e alla definizione dei veicoli soggetti all’obbligo.
Il Codice della Strada determina anche (articoli 11 e 12) i preposti ai controlli e le sanzioni adottate in caso di inadempienza.